Scuole di danza chiuse in tutta Italia (Dpcm 8 marzo)

E’ ufficiale: le scuole di danza devono restare chiuse. A seguito dell’ultimo decreto legge (8 marzo 2020), la situazione è diventata ancora più difficile per l’Italia, in particolare per il centro-nord.

In questo nuovo decreto, che non sostituisce ma integra i precedenti, si impone espressamente la chiusura delle “scuole di ballo”, come indicato nell’articolo 2. Quindi da oggi e fino al 3 aprile, scuole di danza chiuse.
Ecco il decreto dell’8 marzo completo. Abbiamo evidenziato alcuni dei punti più importanti che concernono le scuole di danza. Scorri per maggiori info:

L’articolo 1 riguarda la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandira, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Come indicato nell’Art.1 lettera s) a pagina 4 del decreto, sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, termali e natatori. In tutto questo rientrano sicuramente anche le scuole di danza. Quindi scuole di danza obbligatoriamente chiuse. Viene fatta eccezione per le categorie dell’Art.1 d) ovvero atleti professionisti e atleti di categoria assoluta, ma sempre alle condizioni prescritte dal comma.

L’Articolo 2 segue specificando al punto c) che SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE sono sospese le attività delle scuole di ballo, con sanzione della sospensione attività in caso di violazione.

“Sono sanzioni severe” ha dichiarato il consiglio, “ma lo facciamo per tutelare il bene della collettività così da poter riprendere le attività regolari il più velocemente possibile”.

Quindi ribadiamolo, scuole di danza chiuse in tutta Italia (“sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure” cit.)

Nell’ Articolo 3 comma g) viene comunque raccomandata ed incoraggiata l’iniziativa da parte di associazioni culturali e sportive, di intraprendere attività ricreative individuali alternative che promuovano e favoriscano le attività all’aperto, purchè svolte nei limiti consentiti e stabiliti dal decreto stesso.
Si sottolinea inoltre nell’ Art.3.7 che su tutto il territorio nazionale è raccomandata sempre l’attuazione delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1.

Nell’ Art.5 si ricorda che le disposizioni del seguente decreto sono in vigore dall’ 8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salvo diverse indicazioni e che le misure previste negli Artt. 2 e 3 si applicano anche alle aree geografiche di cui all’ Art.1 salvo indicazioni integrative ulteriori, a carico delle singole regioni o comuni di appartenenza.
 

Qui di seguito l’allegato 1 di riferimento per le misure igienico-sanitarie:

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Questo articolo è volto a sottolineare i punti del decreto di possibile utilità per le scuole di danza e associazioni sportive. Ti invitiamo a leggere comunque l’intero decreto legge scaricabile qui. Per ogni ulteriore chiarimento fare sempre riferimento ai siti governativi ufficiali. Grazie.

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